Grazie ad una struttura ‘mista’, consolidata sul territorio e al tempo stesso flessibile, ti garantiamo un servizio di assistenza tecnica improntato alla rapidità, alla qualità e alla massima sicurezza. Effettuiamo interventi professionali applicabili su qualsiasi tipologia di macchina noleggiata o di tua proprietà.
Il servizio di assistenza tecnica Lift Level comprende tutti i controlli periodici necessari per il corretto funzionamento delle macchine. Si suddivide in tre tipologie:
- Un servizio di verifica costante dei sistemi di sicurezza, avrai la certezza di utilizzare un mezzo sicuro.
- Un servizio di manutenzione periodica indispensabile a garantire il buon funzionamento nel tempo, prolungando cosi la vita del mezzo.
- Un servizio di officine mobili, attrezzate con tutto l’occorrente per un pronto intervento in caso di avaria. Le officine mobili permettono ai nostri tecnici specializzati di raggiungere i cantieri in tempi brevissimi e risolvere gli eventuali problemi tecnici abbattendo i tempi di fermo macchina.
Crediamo che la qualità di un intervento di assistenza tecnica inizi prima di tutto dallo stato di manutenzione della macchina. Per questo motivo, il parco mezzi Lift Level viene costantemente sottoposto a puntuali verifiche tecniche come da manuale del costruttore e stabilite dalle normative vigenti che accertano lo stato di sicurezza e il corretto funzionamento della macchina.
Con lo scopo di rendere più chiaro l’argomento della manutenzione e di come deve essere gestita si prende un estratto del Il D.Lgs 9 Aprile 2008 , all’articolo 71 comma 1 Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
Comma 4 punto 2 oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.
Paragrafo “b” b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
Comma 7 qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché’:
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
- a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
- a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati di inattività; c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
- I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
- Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
- Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL (ex ISPESL) e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.