In Italia le regole per condurre una piattaforma aerea, un carrello elevatore (muletto) oppure un sollevatore telescopico fisso o roto e ancora una gru su autocarro o una autogru come anche una macchina movimento terra (escavatore, terna e pala meccanica) sono descritte nell’D.Lgs 9 Aprile 2008 N°81 riguardante l’uso delle attrezzature di lavoro.
E cosa dicono sostanzialmente in merito?
Che prima di utilizzare queste attrezzature la persona, lavoratore o datore di lavoro, deve seguire un corso di informazione, formazione, addestramento adeguato e specifico.
Di seguito i riferimenti esatti con estratti di legge.
Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, disciplina l’uso delle attrezzatture di lavoro (artt. 70 – 71 – 72 – 73 e segg.) prescrivendo espressamente che le stesse possono essere utilizzate solo da soggetti che abbiano conseguito specifica ed adeguata informazione, formazione ed addestramento.
In ossequio a quanto previsto dall’Accordo 22 febbraio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano -con il quale sono state individuate le attrezzatture di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori, disciplinate le modalità per il riconoscimento dell’abilitazione, nonché individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
La Lift Level Srl, attraverso suoi docenti, organizza con cadenza mensile la formazione e l’addestramento necessari per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro, con la frequenza di corsi che si terranno presso soggetti formatori accreditati con la Regione Abruzzo.
I costi sono di seguito descritti.